LA FINESTRA SULL’IMMIGRAZIONE

(Vera Ferrandi)


Test di italiano per permesso di soggiorno CE di lungo periodo

Le modalità di svolgimento del test della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Dal 9 dicembre 2010, lo straniero che intende richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovrà inoltrare, attraverso il sito internet www.testitaliano.interno.it, la domanda di svolgimento del test di italiano, compilando il modulo di domanda.

–            Le Prefetture effettuano i controlli per verificare

*            che sussista il permesso di soggiorno indicato;
*            che il richiedente sia maggiore di 14 anni;
*            che non risulti una richiesta precedente ancora in attesa di convocazione;
*            che il test non sia già superato.

–            Se l’istanza risulterà regolare entro 60 gg. la Prefettura fisserà l’appuntamento, inviando la lettera di convocazione allo straniero

Lo straniero svolgerà il test presso i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, diffusi capillarmente sul territorio e già specializzati in tal senso,che provvederanno alla somministrazione del test, alla valutazione della prova ed alla comunicazione dei risultati alla Prefettura;
Il superamento del test prevede un risultato di almeno l’80% del punteggio complessivo;

Se positivo:
Lo straniero può presentare alla Questura la domanda del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Se negativo:
Lo straniero può ripetere la prova ed effettuare un’altra richiesta per via telematica.

Le Prefetture invieranno l’esito finale del test alle Questure ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo;
Sarà fornita assistenza agli stranieri attraverso un servizio di help-desk tramite e-mail ad un indirizzo di posta elettronica disponibile sulla home page del sito www.testitaliano.interno.it
Non è necessario effettuare il test delle lingua italiana, così come previsto dall’art. 4 comma 1, del Decreto 4 giugno 2010 (G.U. n. 134 dell’11-6-2010), nel caso in cui lo straniero sia in possesso di:

*            Attestati o titoli che certificano la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Società Dante Alighieri
*            Titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);
*            Riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione
*            Attestazione che l’ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell’art. 27, co.1 – lett. a), c), d), q) del T.U. sull’Immigrazione;
*            Certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nella quale sia dichiarato che lo straniero è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o handicap.

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