LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E LE DONAZIONI

(Toti Cottone)

Una recentissima Legge, la 166/2016,  ha regolato il trattamento fiscale riservato alle imprese che effettuano cessioni gratuite di beni, oggetto della propria attività imprenditoriale, a favore delle ONLUS,  Enti, Associazioni e Fondazioni, aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, ricerca scientifica, con consequenziali vantaggi per il cedente, in campo IVA ed imposte sul reddito. Vediamo nei particolari il provvedimento.

Se l’azienda, che cede gratuitamente i beni giacenti nei propri depositi, e questi  siano oggetto della propria attività tipica dell’impresa, e, nello stesso tempo, il soggetto che le riceve sia un Ente pubblico, una ONLUS, un’Associazione od una Fondazione, aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, etc. tale cessione si intende non soggetta all’ IVA. I beni che l’azienda può donare devono essere non di lusso e devono presentare  imperfezioni, alterazioni, vizi o essere fuori moda per cui  non potrebbero essere commercializzati, mentre, un trattamento particolare vedono le cessioni di derrate alimentari e prodotti farmaceutici di prossima scadenza, rilevabili dalle confezioni. Il limite dei beni da donare è di ben 15.000 euro per erogazione, il che serve ad incentivare il donante, che eviterà tutta una serie di adempimenti, che prima era costretto a rispettare, nel momento in cui desiderava svuotare i propri depositi di merce non più utilizzabile. Comunque, è ovvio che bisognerà rispettare alcuni adempimenti, che definirei semplici, sia da parte del donante che del ricevente. Il soggetto donante dovrà emettere un documento di accompagnamento  dei beni in forma analitica e la consequenziale fattura, intestata al beneficiario con il codice fiscale dello stesso, senza IVA con riferimento alla Legge 166/2016 e conseguentemente operare lo scarico economico delle proprie rimanenze. Il soggetto beneficiario deve redigere ogni trimestre una dichiarazione con cui dimostri l’utilizzo dei beni ricevuti, che verrà conservata agli atti dell’azienda cedente, con l’indicazione degli estremi dei documenti di trasporto di ogni cessione e con l’attestazione che i rimanenti beni ricevuti saranno utilizzati secondo i fini di solidarietà sociale. Inoltre, il soggetto beneficiario dovrà dotarsi di un registro di carico e scarico di magazzino, dove andrà ad annotare il carico della merce ricevuta e con gli estremi della bolla di accompagnamento e la fattura  e scaricare man mano le bolle di accompagnamento di quanto consegnato in beneficenza  e gli estremi identificativi ed il destinatario. Infine, va sottolineato che per il soggetto donante di beni alimentari e farmaceutici, di prossima scadenza, non comportano l’obbligo di altri adempimenti fiscali che il rispetto del limite di 15.000 euro; mentre, per i beni diversi il cedente deve fare riferimento al reddito dichiarato nell’anno di donazione, per cui la cessione gratuita non potrà superare il 5% del reddito conseguito, per evitare di vedersi considerare come ricavo la donazione. Quindi attenzione per tutti.

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