NUOVE REGOLE PER IL TERZO SETTORE

(Toti Cottone)

La ns. Associazione, che opera senza scopi di lucro, tra Multidistretto, Distretti e Clubs, quindi ONLUS di un tempo ed oggi inserita nel cosiddetto ” Terzo Settore” , deve prendere atto del ”  Codice del Terzo Settore” (CTS) che dopo un II   breve iter legislativo  II     si  e perfezionato  con  il D.Lgs  de! 3/7/17  n.117,  pubblicato  in  G.U. il 2/8/2017 n.179. Tutte le vecchie ONLUS vengono classificate come ETS ( Enti del Terzo Settore) e dovranno essere iscritte nel Registro Unico Nazionale , ma qualora non lo fossero verranno  classificate   come  APS  (Associazioni  di  promozione   sociale)  o  ODV ( Organizzazioni di Volontariato) che vanno a gestire le attività, sempre considerate non profit, ma con volumi d’affari parzialmente o totalmente commerciali ma che non interesserebbero la ns. Associazione. Il testo istituisce nuove regole di trasparenza ed andrà ad  influenzare  certamente l’attività  delle ONLUS,  delle APS e delle ODV, ma quello che e pii:t importante  e il riferimento all’iscrizione di questi Enti nel Registro Unico Nazionale de! Terzo Settore, che dovrà essere recepito a livello Regionale, per avere la sua efficacia, a decorrere dal 1/1/2018, ed a cui dovranno iscriversi le Associazioni se vorranno godere dei vantaggi previsti sia in campo contabile-fiscale che economico e qualora non lo fossero potranno continuare ad operare , ma applicando le disposizioni fiscali del Testo Unico, anche se con particolari accorgimenti operativi. Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore divenuto operativo definisce la procedura di iscrizione che sara gestito su base territoriale e con modalità informatiche da ciascuna Regione, pur essendo istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero delle Finanze. L’iscrizione nel Registro dovrà essere richiesta da ciascun Ente e conseguentemente ciascun Ente sarà tenuto ad indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione. Inoltre, nel Registro andranno depositati sia i bilanci di esercizio degli Enti del Terzo Settore  che abbiano  realizzato entrate superiori  ad 1 milione di euro (é il caso del MD) e quindi con il rispetto di tutte le norme civilistiche e fiscali, quali l’applicazione della contabilità ordinaria, con la tenuta del  libro giornale, dei libri sociali, etc. Un aspetto rilevante  è quello per cui l’Associazione non svolga, nell’ambito del suo scopo sociale, attività che possano identificarsi come commerciali e come tali quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivo  di importo  simbolico che copre solo una quota de! costo effettivo e comunque non superiore alla meta dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività, svolte  con  modalità  concorrenziale nello  stesso  ambito  territoriale,  tenendo  presente  che concorrono  alla formazione dei redditi del Terzo Settore i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, i contributi e gli apporti erogati ‘dalle P. A. le somme versate dagli Associati a titolo di quote o contributi associativi. Va precisato che si considera non commerciale l’attivita svolta dalle Associazioni del Terzo Settore nei confronti dei propri Associati, conformemente alle finalità istituzionali  dell’Ente. Il Decreto stabilisce, inoltre, che non si considerano commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le attività svolte dai suddetti soggetti in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso corrispettivo specifico nei confronti degli Associati e loro familiari ovvero degli Associati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonchè nei confronti di Enti del Terzo Settore. In particolare si tratta di :

  • attività di vendita di beni acquisiti da terzi-a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’ organizzazione senza alcun intermediario;
  • cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, purchè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
  • somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili, a carattere occasionale;
  • attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali e verso il pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano il 50 per cento dei costi di diretta

Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti le quote ed i contributi corrisposti alle Associazioni di promozione sociale. Non si considerano commerciali le cessioni di proprie pubblicazioni e la somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, a condizione che l’attività sia strettamente complementare e che non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario, nonchè, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. Si precisa che non si reputano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione. Anche il tal caso e dettata l’esenzione dall’ IRES dei redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali da parte delle associazioni di promozione sociale. Per le ODV e per le APS si prevede un regime cantabile semplificato con tassazione forfettaria, le cui caratteristiche prevedono:

  • ammissibilità se nel periodo d’imposta precedente le APS hanno percepito ricavi, non superiori ad euro 000 e per le ODV ricavi non superiori ad euro 50.000;
  • determinazione ( per le organizzazioni di volontariato) del reddito imponibile applicando all’ammontare <lei ricavi un coefficiente pari all’l % ( le APS applicano, invece, un coefficiente del 3%);
  • esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
  • non sono operate le ritenute alla fonte di cui al titolo III del P.R.600/1973;
  • esonero dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti in materia ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione <lei corrispettivi e di conservazione  <lei relativi documenti;
  • opzione per l’applicazione dell’ IVA secondo il regime ordinario;
  • inapplicabilità degli studi di settore.

Un altro aspetto da non sottovalutare è quello relativo al cosiddetto SOCIAL BONUS, in  quanto  è  istituito  un  credito  d’imposta  pari  al  65  per  cento  delle erogazioni  liberali in denaro effettuate  da persone fisiche e  del  50  per cento  se  effettuate  da Enti o Società in favore degli Enti del Terzo Settore, che  hanno  presentato  al  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un  progetto  per sostenere  il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e <lei beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti Enti del Terzo Settore ( art.81,  social bonus). Dall’imposta sul reddito delle persone  fisiche si detrae un importo  pari al 30  per cento degli oneri sostenuti dal  contribuente  per  le  erogazioni  liberali  in denaro o in natura a favore degli Enti del Terzo Settore non commerciali ( art.83 , detrazioni e deduzioni  per erogazioni  liberali). Su quanta sopra, in questi mesi a venire e prima del 31 dicembre 2017, sicuramente si avranno le solite II puntualizzazioni” ministeriali e che saranno oggetto di un ns. prossimo articolo. A completamento di quanta esposto, ci si pone un interrogativo che e quello  se  i Distretti ed i Clubs che gerarchicamente sono collegati al MD vengano o meno coinvolti  in tutti gli adempimenti divenuti già obbligatori per il MD.

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