QUANDO L’AUTOVELOX È ILLEGITTIMO?

Ciro Cardinale*

Secondo la legge gli autovelox, quegli apparecchi usati dalla Polizia stradale e dai vigili urbani per misurare la velocità dei veicoli in marcia lungo le strade italiane ed appioppare una bella multa in caso di superamento dei limiti stabiliti per quel tratto di strada, devono sempre essere presidiati dagli agenti, che devono rimanere vicini all’apparecchio anche per fermare gli automobilisti che hanno superato i limiti di velocità e contestare subito l’infrazione alle norme del codice della strada. Solo lungo le autostrade e le strade extraurbane principali può essere usato l’autovelox automatico, cioè senza che sia necessaria lì vicino la presenza degli agenti a presidio, perché si presume che in tali strade sia impossibile o pericoloso fermare i veicoli mentre sono in marcia ad una certa velocità.  Per tutte le altre strade, invece, l’uso dell’autovelox automatico deve sempre essere autorizzato prima dal prefetto competente con un’apposita ordinanza, che deve indicare il tratto di strada in cui verrà installato l’autovelox automatico, il chilometro esatto dove andrà sistemato l’apparecchio ed eventualmente il senso di marcia. Se questo non è indicato, si ritiene che il rilevamento vada effettuato in entrambi i sensi di marcia. L’ordinanza del prefetto deve poi essere citata anche nel verbale di rilevamento dell’infrazione notificata dagli agenti al conducente, affinché egli possa controllarne il contenuto ed eventualmente fare ricorso. Da tutto ciò si ricava che l’autovelox posto ai margini di una strada urbana o extraurbana secondaria, senza che ci sia accanto la polizia e senza che ci sia a monte un’ordinanza del prefetto che autorizza il rilievo automatico delle infrazioni in quel determinato tratto di strada, è del tutto illegittimo ed illegittima è di conseguenza anche la multa che venisse elevata all’automobilista con quell’apparecchio a funzionamento automatico. Ma per l’impiego dell’autovelox automatico sulle strade urbane a scorrimento, cioè quelle strade ampie, spesso dotate di spartitraffico che divide in due le corsie per ogni senso di marcia, è invece necessario che queste siano dotate anche di banchina, cioè di quello spazio posto ai margini delle due corsie, oltre la linea bianca continua, che separa la strada dal marciapiede, dalla cunetta, dal muro di contenimento del terreno o da altro e che in caso di necessità può essere usato per fermare il veicolo, eventualmente per cambiare una ruota o altro. La banchina è quindi quello spazio esterno alla carreggiata della strada, adiacente ad essa, ma non facente parte di essa. Al riguardo la Corte di Cassazione ha precisato che se la strada urbana di scorrimento non è dotata di banchina o se questa c’è ma è troppo stretta, l’autovelox posto ai margini della carreggiata è sempre illegittimo, proprio perché mancherebbe il presupposto per l’installazione dell’autovelox automatico, cioè la presenza di una banchina ai margini della strada. Ecco, queste piccole indicazioni potranno esservi utile nel caso in cui vi foste imbattuti in una contravvenzione rilevata con autovelox, che pensate di pagare o di contestare. In questo secondo caso occorre fare attenzione a dove e come è posizionato l’apparecchio che ha segnalato la velocità del vostro veicolo, per evitare un ricorso inutile.

*L.C.Cefalù

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