COSA POSSIAMO FARE SE COMPRIAMO UN OGGETTO DIFETTOSO?

Ciro Cardinale*

Cosa possiamo fare quando ci accorgiamo che l’oggetto appena comprato è in realtà difettoso? Abbiamo appena acquistato un’aspirapolvere, oppure una macchinetta per fare il caffè, o ancora un abito; torniamo a casa tutti contenti ed orgogliosi del nuovo acquisto, usciamo gli oggetti dalla scatola o dal sacchetto, attacchiamo la spina o indossiamo il vestito e ci accorgiamo subito che non funziona nulla o che il vestito calza male o magari ha uno strappo. Oppure può capitare che l’aspirapolvere funzioni regolarmente per alcuni mesi e poi inspiegabilmente non faccia più il suo lavoro. Che cosa possiamo fare in questi casi? Ci viene incontro il sistema di garanzia per prodotto difettoso. La legge prevede infatti che ogni oggetto venduto nuovo ad un consumatore ha una garanzia che copre tutti i difetti di funzionamento o strutturali del bene per due anni dalla data di acquisto. Invece, tutti i difetti che si dovessero verificare dopo questi due anni saranno sempre a carico dell’acquirente, anche se non legati al cattivo uso del bene. La garanzia per i primi due anni non è però valida se il difetto è stato causato dal cattivo uso del bene da parte dell’acquirente. Ma entro il primo anno dall’acquisto spetterà al venditore dimostrare che il guasto dipende da colpa del consumatore, sicché se non riuscirà a fornire tale prova – non sempre facile – egli non potrà mai negare la garanzia all’acquirente. Passato il primo anno dall’acquisto, nel corso del successivo anno e comunque entro sempre i due anni dall’acquisto, la prova si inverte e così sarà l’acquirente che dovrà dimostrare che il vizio del bene era preesistente all’acquisto e non dovuto a sua colpa, avendo usato male il bene. Tutto ciò vale solo se chi compra l’oggetto poi risultato difettoso è un consumatore, perché se l’acquisto è fatto invece da chi ha la partita Iva, come nel caso del commerciante che compra il telefonino da usare solo in negozio, la garanzia sarà valida solo per un anno dall’acquisto e l’acquirente dovrà denunciare al venditore il vizio della cosa venduta entro otto giorni da quando lo ha scoperto. Nel momento in cui l’acquirente ha scoperto il difetto del prodotto acquistato potrà scegliere tra due opzioni: chiedere la sostituzione del bene difettoso con un altro nuovo uguale o, se questo manca, con un altro molto simile come prezzo e qualità, oppure la sua riparazione in tempi brevi e senza costi. Spetta ovviamente al consumatore scegliere cosa fare tra sostituzione del bene e riparazione, ma se il vizio è però così lieve che può essere risolto semplicemente, come ad esempio nel caso del cavo di alimentazione difettoso dell’aspirapolvere, che può essere facilmente sostituito da un altro pure nuovo, la legge non consente al venditore di pretendere la sostituzione dell’intero prodotto, perché altrimenti egli avrebbe un vantaggio notevole, potendo ottenere così un oggetto nuovo anche dopo diversi mesi di utilizzo (ricordiamo infatti che il consumatore ha tempo due anni dall’acquisto per fare valere la garanzia da prodotto difettoso, chiedendo anche la sostituzione integrale del bene difettoso). Ovviamente il consumatore avrà tutto il diritto di chiedere la sostituzione dell’aspirapolvere rotta quando il difetto sia più grave, non immediatamente riparabile, a costi più alti e con il dubbio che la riparazione possa risolvere definitivamente il problema lamentato. Se nessuna di queste due soluzioni potrebbe essere possibile, perché ad esempio il prodotto non è più in commercio o la riparazione è costosa e di esito incerto, l’acquirente potrà scegliere ancora tra altre due soluzioni: il rimborso del prezzo, con la restituzione dell’oggetto difettoso al venditore, oppure la riduzione del prezzo di vendita in proporzione al valore residuo del bene o all’uso più limitato che potrà farne il consumatore. Ecco, adesso sappiamo come comportarci davanti ad un bene che presenta difetti entro due anni dall’acquisto.

*L.C. Palermo Cefalù

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