QUANDO L’ASSICURAZIONE NON RISARCISCE IL DANNO

Ciro Cardinale*

Come mi devo comportare se la compagnia assicurativa non risarcisce il danno? Ho avuto un incidente stradale, è intervenuta la polizia, hanno periziato l’auto e l’assicurazione ha accertato che ho ragione, hanno pure quantizzato il danno, ma sono passati mesi e ancora non ho ricevuto nulla come risarcimento. Che devo fare? Si tratta di un’ipotesi non certo lontana dalla realtà, perché queste cose sono capitate e, purtroppo, continuano a capitare ancora, ma quando accadono dobbiamo sapere cosa fare per ottenere quanto ci spetta. Quando si verifica un sinistro, l’assicurato deve avvisare l’assicurazione o l’agente che la rappresenta entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile); il mancato rispetto di tale termine non fa perdere il diritto al risarcimento, ma l’assicuratore, se ritiene che da questo ritardo gli sia derivato un danno, può ridurre l’entità dell’indennizzo sulla base del pregiudizio sofferto (articolo 1915). Ricevuta allora la comunicazione del sinistro in tempo utile con tutti i necessari documenti, l’assicurazione, esaminati gli atti, deve fare una proposta di risarcimento entro i successivi 60 giorni, se si tratta di danni alle cose, o 90 giorni, per i danni alla persona (questi 90 giorni decorrono però dalla data di presentazione del certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi successivi al sinistro). In caso di sinistro stradale, se i conducenti hanno firmato entrambi il modello di constatazione amichevole, il termine si riduce a 30 giorni. In ogni caso, occorre che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi necessari per permettere alla compagnia assicurativa di determinare la responsabilità e il danno e presentare una proposta di risarcimento. Così è necessario indicare nella richiesta di risarcimento gli estremi della polizza, le generalità dell’autore del danno, dell’assicurato e dei danneggiati, l’indicazione di eventuali testimoni che hanno assistito al fatto, fare una breve descrizione di ciò che è accaduto, allegare le foto che illustrano i danni, gli eventuali certificati medici, i preventivi del meccanico e del carrozziere… In mancanza di una documentazione completa, l’assicurazione dovrà indicare all’assicurato quello che ancora le serve per definire il sinistro e fare una proposta di risarcimento dei danni, nella quale sarà indicata la cifra offerta al danneggiato, che dovrà essere pagata dalla compagnia assicurativa entro i successivi 15 giorni. Questo in linea di massima. Ma può accadere, come abbiamo scritto all’inizio, che passa il tempo e nessuno si fa vivo, oppure che l’assicurazione fa la sua proposta di risarcimento, ma passano i giorni e i mesi e nessuno paga. In questi casi occorre rivolgersi ad un avvocato, perché metta in mora la compagnia assicurativa, inviando una lettera raccomandata o una pec per diffidarla a pagare entro un certo termine. Qualora, nonostante la lettera, l’assicurazione dovesse ancora rimanere inerte, non rimane altro da fare che rivolgersi al giudice per ottenere ciò che ci spetta. La competenza è del giudice di pace per i danni prodotti dalla circolazione di veicoli fino a 25mila euro, mentre per tutti gli importi superiori o per altri tipi di danni occorre rivolgersi al tribunale. Prima di citare in giudizio l’assicurazione è però necessario tentare la conciliazione, invitando formalmente la compagnia a raggiungere un accordo bonario. Nel caso di sinistro stradale ciò avviene tramite la procedura di negoziazione assistita ed in questo caso l’invito è rivolto da un avvocato all’assicurazione e all’autore del danno. Se la conciliazione dovesse avere esito negativo, non resterà altro da fare che citare in giudizio l’assicurazione e il responsabile del sinistro e attendere che il giudice stabilisca la responsabilità e la misura del risarcimento. L’assicurazione a cui fare causa è quella del danneggiato, oppure del responsabile del danno quando nel sinistro sono stati coinvolti tre o più veicoli. Se l’assicurazione dovesse però pagare solo una parte del danno, il danneggiato dovrà agire in giudizio ovviamente per la differenza, tenendo presente però che, se il giudice dovesse ritenere congruo l’importo già liquidato dall’assicurazione, il danneggiato non solo non otterrebbe nulla di più, ma verrebbe pure condannato al pagamento delle spese legali.

* Lions club Cefalù

 

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