QUANDO LA TETTOIA DEL VICINO TOGLIE LA VISTA

Ciro Cardinale*

Cosa possiamo fare quando la tettoia del vicino è stata realizzata proprio sotto o accanto la nostra finestra o il nostro balcone, togliendoci o ostacolandoci la possibilità di godere di una bella vista? La distanza tra le costruzioni, le luci e le vedute è regolata dal codice civile che, all’articolo 907, impone al vicino di non costruire a meno di tre metri dalla nostra finestra o balcone, per cui qualsiasi costruzione, non solo quindi un edificio, ma anche una tettoia, una veranda, una pergola o una tenda, realizzata a meno di tre metri è illegale e va quindi spostata o demolita per non ostacolare il nostro diritto di veduta, sia appiombo, cioè dall’alto verso il basso, che laterale, a destra e a sinistra, in modo che in tutte le direzioni ci sia una veduta libera e non ostacolata da costruzioni altrui. Stando così le cose, il proprietario di un appartamento può allora impedire al proprietario di quello posto al piano inferiore o accanto di realizzare qualsiasi opera che impedisca o limiti la sua possibilità di godere della vista in tutte le direzioni. È vero che in condominio chiunque può istallare una tenda, una veranda o una pergola sul proprio balcone o sopra la propria finestra, purché rispetti il decoro architettonico dell’edificio, non ne pregiudichi la stabilità e non arrechi danni ai vicini. Per evitare però future contestazioni, è sempre opportuno prima chiedere e ottenere l’autorizzazione dall’assemblea, autorizzazione che non può certamente derogare ai limiti di distanza tra le costruzioni fissati nell’articolo 907 che abbiamo già visto, né impedire al condomino del piano di sopra o della casa accanto di agire a tutela del suo diritto di veduta, potendo egli chiedere anche la rimozione del manufatto. Per quanto riguarda poi l’aspetto urbanistico della vicenda che stiamo esaminando, pergolati e tende non richiedono più l’autorizzazione a costruire da parte del comune, rientrando ormai nell’edilizia libera, non essendo strutture fisse. Per le strutture permanenti, come una tettoia o una veranda, invece, è sempre necessario ottenere prima l’autorizzazione comunale e ciascun condomino, come pure l’amministratore condominiale, possono sempre chiedere agli uffici comunali di visionare la documentazione edilizia relativa alle opere autorizzate e realizzate in condominio, per verificarne la legittimità sotto il profilo urbanistico e del rispetto delle distanze legali. I provvedimenti amministrativi, infatti, non incidono sui rapporti tra privati, essendo essi rilasciati, come si dice, fatti salvi i diritti dei terzi, per cui l’eventuale permesso comunale per realizzare una veranda o una tettoia non può impedire al vicino, leso nel suo diritto ad avere la visuale libera, di chiederne la rimozione o lo spostamento perché troppo prossima al proprio balcone o finestra. Qualora poi egli non riesca ad ottenere altrimenti il risultato sperato, potrà pure agire legalmente per la tutela dei propri diritti, chiedendo la rimozione o spostamento del manufatto, oltre al risarcimento dei danni subiti, addirittura anche morali, per avergli impedito di godere appieno della vista dalla sua finestra o balcone.

* Lions club Cefalù

 

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