L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Ciro Cardinale*

Partiamo da un fatto realmente accaduto. I figli di un uomo che ha dissipato tutto il proprio patrimonio vivendo al di sopra delle sue possibilità e conducendo una vita dissoluta, hanno pensato di fare ricorso al giudice tutelare perché nominasse un amministratore di sostegno al padre per limitare i danni causati al patrimonio familiare dal suo comportamento, impedendogli così di continuare nella sua vita scellerata. Il giudice ha però ritenuto di non accogliere la richiesta in quanto l’uomo, non affetto da alcuna patologia psichiatrica comprovata, aveva dissipato consapevolmente il proprio patrimonio, facendone una scelta di vita in piena libertà e lucidità. Da questo racconto possiamo allora trarre la conseguenza che l’amministratore di sostegno è una figura nata per tutelare quelle persone che, per una infermità o una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche solo parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Una volta nominato, l’amministratore di sostegno affiancherà così l’interessato assistendolo nello svolgimento degli atti di vita quotidiana. La figura dell’amministratore di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico con la legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha modificato gli articoli 404 e seguenti del codice civile, rivoluzionando il sistema tradizionale di tutela delle persone incapaci e fragili, fino ad allora basato su interdizione e inabilitazione, con un nuovo strumento di tutela più flessibile e moderno, in grado di fornire un aiuto ai soggetti che non sono in grado di gestire al meglio i propri interessi, nel rispetto della loro autonomia. Perché si possa ricorrere all’amministratore di sostegno occorre la contemporanea presenza di due requisiti, uno soggettivo (la menomazione fisica o psichica della persona), l’altro oggettivo (l’impossibilità di provvedere adeguatamente ai propri interessi), ma si ritiene che l’amministratore di sostegno sia utile anche nell’interesse del minore, quando ad esempio non c’è identità di vedute tra i genitori circa l’autorizzazione al compimento di interventi sanitari necessari al figlio e nel suo esclusivo interesse, oppure in via preventiva, in vista di una possibile futura incapacità, per esprimere, ad esempio, il dissenso alle cure nell’eventualità che il soggetto non possa più farlo perché ammalato gravemente. E così la misura è stata disegnata dalla legge per una molteplicità di casi ed a favore di un’ampia gamma di beneficiari, tra i quali i minori, le persone affette da infermità mentali, menomazioni psichiche o fisiche, oppure si trovi in coma, stato vegetativo o vittima di patologie tumorali. Ma chi può avviare la procedura di nomina dell’amministratore di sostegno? Certamente l’interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, e poi il coniuge o il convivente, i parenti e gli affini, il tutore dell’interdetto o il curatore dell’inabilitato ed anche il pubblico ministero e i responsabili dei servizi sociosanitari, se vengono a conoscenza di persone che necessitano di cura e assistenza. La richiesta è fatta con un ricorso al giudice tutelare del luogo di residenza o di domicilio della persona interessata, oppure con una segnalazione al pubblico ministero, affinché sia lui ad attivarsi presso il giudice. Non è necessaria la difesa da parte di un avvocato e nel ricorso occorre, senza troppe formalità, indicare le generalità del ricorrente e del beneficiario, l’indicazione dei prossimi congiunti e dei conviventi tra i quali – se possibile – indicare chi potrà svolgere l’incarico di amministratore di sostegno, il motivo per cui si chiede la nomina dell’amministratore, l’esposizione delle condizioni di vita, di salute ed economiche della persona interessata. Al ricorso va poi allegata tutta la documentazione utile perché il giudice possa decidere. Presentato il ricorso, se non ci sono particolari ragioni di urgenza il giudice tutelare fisserà la data dell’udienza, nella quale saranno sentiti l’interessato, il ricorrente, i congiunti e i conviventi, per poi decidere se accogliere o meno la richiesta con un decreto immediatamente esecutivo con il quale è nominato l’amministratore di sostegno sulla base della documentazione allegata al ricorso, oppure – se necessario – dopo avere predisposto una consulenza tecnica in ordine alla capacità ed autonomia del beneficiario. Nella scelta dell’amministratore di sostegno il giudice deve tenere conto esclusivamente del bene della persona beneficiaria, preferendo la persona già eventualmente indicata nel ricorso o, in mancanza, scegliendolo tra i congiunti o tra terzi di sua fiducia, come un avvocato, un commercialista, un notaio, un assistente sociale e a volte anche il sindaco. Nel decreto di nomina il giudice indicherà anche la durata dell’incarico, se non sarà a tempo indeterminato, l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario, i limiti di spesa che l’amministratore può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità, la periodicità con cui l’amministratore deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. L’amministratore deve operare nell’esclusivo interesse dell’assistito e può essere sostituito se agisce in senso contrario o in caso di persistente dissenso con il beneficiario o di trasferimento in luogo lontano dalla residenza abituale del beneficiario. L’amministratore di sostegno può agire in due ambiti, che possono essere indicati dal giudice alternativamente o congiuntamente: la cura della persona, intesa in senso molto ampio, e la cura del suo patrimonio. L’amministratore può agire, in relazione alle condizioni di salute e alle capacità di autonomia del beneficiario, sostituendosi integralmente a lui, oppure affiancandosi a lui nell’assunzione delle decisioni. Il compito dell’amministratore è svolto normalmente a titolo gratuito, tuttavia il giudice tutelare, considerando l’entità del patrimonio del beneficiario e la difficoltà di gestione dell’amministratore, può anche indicare una somma a favore di quest’ultimo. L’attività dell’amministratore è soggetta a continua vigilanza del giudice ed egli può essere revocato in qualsiasi momento su sua richiesta, su richiesta del beneficiario, del pubblico ministero, di un familiare, oppure se le circostanze lo richiedono, sempre nell’interesse dell’assistito. Dopo la riforma del 2004 del codice civile, possiamo allora dire che oggi il ricorso all’amministrazione di sostegno è divenuta la regola nei casi in cui una persona ha la necessità di un aiuto nello svolgimento dei compiti inerenti la sua vita quotidiana, mentre l’interdizione e l’inabilitazione sono diventati ormai due istituti residuali, a cui si fa ricorso davvero in situazioni particolari.

* Lions club Cefalù

 

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