L’EREDITÀ DIGITALE
Ciro Cardinale*
Già sappiamo che, quando muore qualcuno, si apre la sua successione, cioè una procedura che permette di trasmettere l’intero patrimonio del defunto, composto da beni mobili e immobili, debiti e crediti, a chi rimane in vita, che così subentra nell’intera situazione soggettiva preesistente, sia attiva che passiva. La successione può essere universale o particolare, a seconda che riguardi tutti i beni e diritti lasciati dal defunto, o una quota di essi (e si parla in questo caso di eredità), oppure uno o più beni o rapporti determinati (e si parla questa volta di legato). Ancora, la successione può essere legittima, cioè senza testamento, o testamentaria, regolata proprio da un testamento, che è l’atto con il quale taluno stabilisce per il tempo in cui non ci sarà più a chi andrà cosa. Regola generale è quella della trasmissibilità dei soli diritti patrimoniali, perché i diritti personalissimi, come il nome, sono intrasmissibili, anche se eccezionalmente la legge consente ad alcuni soggetti legati al defunto da particolari vincoli di parentela di agire a tutela di interessi meritevoli di protezione, come può avvenire per l’immagine o il buon nome della persona deceduta. Nell’attuale epoca, caratterizzata da un incessante sviluppo tecnologico, sono mutate profondamente le relazioni umane, che sempre più spesso si svolgono su di un piano immateriale, caratterizzato dalla sovrapposizione al mondo reale di un nuovo mondo on line, definito infosfera (ambiente costituito da dati, informazioni, conoscenze, comunicazioni) o cyberspazio (ambiente digitale in cui avvengono le interazioni), creando di ognuno di noi una nuova e diversa immagine, quella digitale, e ponendo così il quesito di cosa potrà accadere ad essa dopo la nostra morte. Il problema del diritto ad accedere alla posta elettronica di un defunto si è posto forse per la prima volta nel 2005, quando la famiglia di un marine statunitense morto in Iraq ha chiesto ed ottenuto da un giudice l’ordine al provider statunitense Yahoo di consegnare ai genitori del defunto tutta la corrispondenza giacente nella casella di posta elettronica del militare deceduto, a differenza di quanto stabilito dalle condizioni generali d’uso di Yahoo, che stabilivano invece che in caso di morte del titolare della casella essa avrebbe dovuto essere soppressa insieme all’intero suo contenuto. Capiamo allora che con l’evoluzione tecnologica e lo sviluppo di una nostra vita parallela online, i confini di ciò che possiamo definire eredità cominciano a diventare sempre più sfumati, arrivando a comprendere altro rispetto ai tradizionali beni immobili e mobili, conti correnti e manoscritti, preziosi e denaro che finora hanno fatto parte della massa ereditaria, per cui dobbiamo renderci ormai conto che esiste una vera e propria eredità digitale composta da dati informatici, account, contenuti social, blog, mail, investimenti gestiti online e tanto altro ancora, di cui è necessario preoccuparsi per tempo, come faremmo peraltro con qualunque altro nostro bene che, in caso di morte, passerebbe ai nostri eredi. L’eredità digitale è un insieme di risorse, sia offline, quali file, software, documenti informatici creati o acquistati dalla persona defunta, che online, come tutte quelle risorse che si vengono a creare attraverso i vari tipi di account, siano essi di posta elettronica, di social network, di natura finanziaria, di e-commerce o di pagamento elettronico. Anche le criptovalute fanno parte dell’eredità digitale, data la loro natura di beni digitali con valore economico. Ma non tutto ciò che è contenuto nei nostri dispositivi può essere ereditato. Dalla successione restano esclusi infatti i beni piratati, i contenuti concessi in licenza per cui si paga un canone, gli account di firma elettronica e quelli di identità digitale. Neanche le password fanno parte dell’eredità digitale e affidarle a qualcuno non significa attribuire automaticamente le risorse cui esse danno accesso. Poiché attualmente in Italia, come nel resto d’Europa, non esiste una legislazione specifica in materia di eredità digitale e la stessa è in continua evoluzione, il Consiglio nazionale del notariato ha pubblicato sul suo sito un interessante decalogo che tiene conto delle più recenti novità in materia informatica, con lo scopo di sensibilizzare e informare i cittadini sul tema. In sintesi:
- non esistendo una legislazione specifica è importante pianificare il passaggio dell’eredità digitale per tempo
- le password non fanno parte dell’eredità digitale, ma sono solo le chiavi di accesso ai vari servizi che vanno custodite ed aggiornate
- le password e le indicazioni su cosa fare in caso di decesso si possono affidare a una persona di fiducia con mandato post mortem (contratto cui un soggetto mandante conferisce ad altro soggetto mandatario un incarico da eseguirsi dopo la morte del primo) oppure con un testamento
- affidare la password a qualcuno non vuol dire attribuire allo stesso anche la risorsa cui essa dà accesso, ma bisogna specificarlo chiaramente
- sono esclusi dalla successione i beni piratati, quelli concessi in licenza a pagamento (Netflix, pacchetto Office, ecc.), gli account di firma elettronica e quelli dell’identità digitale (Spid e altro)
- le criptovalute, come i Bitcoin, sono beni digitali con valore economico
- un conto corrente online è l’estensione virtuale di un conto corrente reale e quindi gli eredi possono reclamare quanto spetta loro attraverso i canali tradizionali
- spesso le società che gestiscono i servizi online risiedono all’estero e quindi se non si dettato regole precise agli eredi circa il loro uso postumo rischiamo di innestare controversie internazionali costose e farraginose
- alcuni servizi permettono di indicare un contatto erede in caso di morte, mentre altri prevedono l’eliminazione di tutti i dati alla morte del titolare
- in caso di dubbio è sempre bene affidarsi ad un professionista esperto, come un notaio.
* Lions Club Cefalù