COME DIFENDERSI DAGLI INSULTI ONLINE

 Ciro Cardinale*

“I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar (…) mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel”. È questa il lapidario giudizio espresso sui social da Umberto Eco in occasione del conferimento della laurea honoris causa. Abbiamo già letto in un precedente articolo come l’aumento degli accessi ad Internet da parte dei minorenni pone oggi problemi di responsabilità a carico dei genitori per i possibili reati che i pargoli possono commettere online. Adesso vediamo come possiamo difenderci se dovessimo ricevere insulti attraverso la rete, indipendentemente dal fatto che i loro autori siano o no minorenni. I social media (Facebook, Instagram, X, ecc.) ci permettono di metterci in contatto e comunicare con tante persone ovunque nel mondo, curare i nostri interessi e hobby, aggiornarci; purtroppo – proprio come aveva già evidenziato Eco – in rete ci sono pure un mucchio di imbecilli o persone disturbate che ne approfittano per trovare una piazza dove “sfoggiare” le loro idee singolari o sfogare la propria rabbia con insulti, epiteti pesanti e commenti irrispettosi degli altri, persone a cui spesso è difficile risalire perché agiscono sotto falso nome. Come possiamo difenderci? Gli insulti online costituiscono un reato, quello di diffamazione (articolo 595 del codice penale), che consiste nell’offendere l’altrui reputazione usando la rete e postando commenti che possono essere letti da più persone, cosa che si verifica puntualmente quando un commento oltraggioso è pubblicato su Internet, sul proprio profilo social, sul blog o su qualsiasi altra piattaforma online consultabile da chiunque. Perché l’autore dell’insulto possa essere punito è però necessario presentare una querela entro tre mesi da quando la persona offesa ha avuto effettiva conoscenza della diffamazione subita, querela che va depositata a carabinieri, polizia, guardia di finanza o procura della Repubblica. Per gli insulti online il problema più importante è quello di identificarne gli autori, perché spesso il responsabile utilizza un falso nome, e lo screenshot del commento oltraggioso e del profilo social potrebbe non essere sufficiente. Basta allora indicare nella querela solo alcuni indizi. Sarà poi compito della polizia postale individuare il profilo ID dell’utente, cioè il codice alfanumerico univoco utilizzato per identificare un utente specifico all’interno di un sistema informatico. Individuato tale profilo ID, la polizia rilascerà una certificazione, che consente di “congelare” i dati presenti sul profilo, garantendone la validità. In questo modo, anche se l’autore del commento ingiurioso dovesse poi eliminarlo o cancellare del tutto il profilo, ci sarà sempre una prova inconfutabile della sua azione diffamatoria. Più difficile è invece risalire all’indirizzo IP, cioè al codice univoco attribuito al dispositivo da cui l’autore del crimine si è collegato per postare il commento lesivo dell’altrui reputazione. Una volta identificato il vero autore dell’insulto online e terminate le indagini dell’autorità giudiziaria, il colpevole sarà rinviato a giudizio. Qui la persona offesa potrà ottenere il risarcimento per gli insulti subiti costituendosi parte civile nel processo penale per diffamazione, oppure iniziando un’autonoma causa civile nei confronti del responsabile degli insulti. In questi casi la legge riconosce il risarcimento anche del danno non patrimoniale (articolo 2059 del codice civile), per la sofferenza psicologica subita dalla vittima dell’insulto. La persona offesa potrà anche chiedere ed ottenere la cancellazione degli insulti online rivolgendosi alla piattaforma su cui sono apparsi, la quale è tenuta a eliminare o oscurare i commenti offensivi. In mancanza, ci si dovrà rivolgere al giudice perché faccia una diffida, ordinando al sito Internet di rimuovere o oscurare il contenuto oltraggioso. Una piccola nota stilistica. Neppure l’uso del condizionale nei post offensivi può evitare il reato di diffamazione, perché secondo la Corte di cassazione l’uso di verbi del tipo “avrebbe”, “sarebbe”, “potrebbe” o simili per trasformare un fatto in una semplice congettura, non esclude il reato, potendo anzi rafforzare il potenziale offensivo del post, suggerendo una probabilità e non solo una possibilità. Sarebbero invece meno lesive le forme dubitative o interrogative, del tipo “è possibile che”, “ci si chiede se”, perché esse non insinuano una probabilità.

* Lions club Cefalù

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