GLI ACCORDI PREMATRIMONIALI
Ciro Cardinale*
Una svolta storica per il nostro diritto di famiglia è arrivata pochi mesi fa dalla Corte di cassazione, che ha reso ammissibili anche in Italia gli accordi prematrimoniali tra moglie e marito in caso di separazione o divorzio, purché non siano lesivi dei diritti inderogabili dei coniugi. Con l’ordinanza 20415 del 2025 i giudici romani hanno infatti considerato lecito l’accordo con il quale un marito si impegna a restituire alla moglie le somme da lei spese per ristrutturare un immobile di sua proprietà in caso di separazione, in quanto non c’è nessuna norma imperativa che impedisca ai coniugi, prima o durante il matrimonio, di riconoscere l’esistenza di un debito verso l’altro. Come può notare chi è più avvezzo a questi meccanismi giuridici, si tratta di un importante passo in avanti per il nostro diritto per adeguarlo a quanto accade ormai da anni in altri paesi, soprattutto angloamericani, dove accordi del genere tra coniugi sono pane quotidiano. Come abbiamo letto tutti noi sui giornali questa estate – tanto per fare un esempio – Jeff Bezos, proprietario di Amazon, e Lauren Sanchez prima di sposarsi a Venezia hanno messo nero su bianco le clausole per regolare ogni aspetto della prossima vita in comune, infedeltà comprese. Ma cosa sono gli accordi prematrimoniali? Si tratta di quei patti che i coniugi, prima o durante il matrimonio, raggiungono per regolare quello che potrà accadere in caso di una futura separazione o un possibile divorzio, in modo da evitare così liti. Il nostro paese, anche per una ragione culturale, non ha mai visto di buon occhio queste intese e, in assenza di una legge specifica, la giurisprudenza è finora sempre intervenuta con particolare rigore per ricordarci che questi tipi di accordi proprio non si possono fare, perché i diritti e i doveri che discendono dal matrimonio sono inderogabili per l’articolo 160 del codice civile. Venendo però al caso specifico portato all’attenzione della Corte suprema, due coniugi avevano firmato una scrittura privata con la quale il marito si impegnava a rimborsare alla moglie le somme da lei versati per la ristrutturazione e l’arredo di una casa di proprietà del solo partner nel caso in cui il rapporto tra i due fosse naufragato, cosa che purtroppo è avvenuta. Dopo la separazione la donna aveva allora chiesto che l’accordo venisse rispettato, chiedendo al marito il rimborso di quanto pagato, ma la controparte aveva contestato la validità dell’atto, richiamando proprio l’articolo 160 del codice civile. Si va così a causa e, dopo tre gradi di giudizio, la Cassazione ha dato ragione alla moglie, respingendo la tesi dell’altro coniuge e superando l’interpretazione rigida contraria alla validità nel nostro paese dei patti prematrimoniali finora sempre seguita dai giudici. L’atto sottoscritto dai due coniugi, si legge nell’ordinanza dei giudici romani, è perfettamente lecito “perché prevede un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell’apporto finanziario della stessa per il restauro dell’immobile di proprietà del marito e per l’acquisto del mobilio e di beni mobili registrati, ma riconosce anche al marito un’imbarcazione, un motociclo, l’arredamento della casa familiare nonché una somma di denaro, regolamentando in modo libero, ragionato ed equilibrato l’assetto patrimoniale dei coniugi in caso di scioglimento della comunione legale”. Non c’è infatti “nessuna norma imperativa che impedisca ai coniugi, prima o durante il matrimonio, di riconoscere l’esistenza di un debito verso l’altro e di subordinarne la restituzione all’evento, futuro ed incerto, della separazione coniugale”. Restano invece sempre vietati tutti quegli accordi prematrimoniali che incidano sui diritti inderogabili dei coniugi, come l’assegno di mantenimento o gli obblighi morali e materiali tra gli stessi o quelli che riguardano l’affidamento e il mantenimento dei figli. La decisione della Cassazione non è certo risolutiva, ma ci fa ben sperare per una modernizzazione del nostro diritto di famiglia ed un suo adeguamento alla mutevole realtà che cambia.
* Lions club Cefalù

