POSSO IMPEDIRE AL MIO EX DI VEDERE NOSTRO FIGLIO?

Ciro Cardinale*

Posso impedire al mio ex di vedere nostro figlio? Diciamocelo subito. Di regola un genitore non può impedire autonomamente e in maniera del tutto arbitraria all’ex partner di vedere il proprio figlio minorenne dopo la separazione perché, per principio della bi genitorialità previsto dall’articolo 337-ter del codice civile, il figlio minore deve sempre mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, avendo il diritto di frequentarli e di non privarsi dell’affetto e delle attenzioni di tutti e due. Sarà solo il giudice che – in certi casi e sempre nell’interesse esclusivo e superiore del minore – potrà escludere o limitare tali visite e frequentazioni del minore con uno o entrambi i genitori, se ravvisa che possa derivare un grave pregiudizio per il figlio. Ma vediamo meglio tutta questa faccenda. La fine della relazione tra coniugi o conviventi è un momento particolarmente delicato per entrambi, ma soprattutto per i figli, specialmente se minorenni. Al di là delle implicazioni sentimentali ed economiche che la rottura del rapporto determina tra i partner, ci sono refluenze anche sui figli, rispetto ai quali non è sempre facile dopo una separazione organizzare al meglio tempi e modi di frequentazione dei bambini, riuscendo anche a mettere da parte conflitti e rancori personali senza coinvolgere i minori, mentre può accadere – e purtroppo accade molto più spesso di quanto si pensi – che un partner tenti, a causa di vecchi e nuovi dissapori nei confronti dell’altro, di ostacolare o vietare gli incontri tra il figlio e l’ex. Ma può farlo? No, perché un genitore non può decidere da solo le modalità di frequentazione del figlio con l’altro genitore, proprio per il principio di bi genitorialità che abbiamo visto sopra. Pertanto, i genitori, nonostante la fine della loro relazione di coppia, devono fare di tutto per trovare un accordo equilibrato nell’interesse superiore dei figli, per favorire al meglio la loro crescita, accordi che vanno sottoposti all’omologazione del tribunale, che deve verificarne la loro conformità al superiore interesse del minore. Se i genitori non riescono a mettersi d’accordo, sarà allora il tribunale stesso, nel corso del procedimento di separazione o anche successivamente, a stabilire le modalità di gestione del rapporto genitori-figli, dettandone le regole. In ogni caso il minore deve ricevere da entrambi i suoi genitori cura, educazione, istruzione e assistenza morale e materiale, conservare rapporti significativi con i nonni e gli altri parenti del nucleo familiare, affinché sia garantito il suo diritto ad uno sviluppo psicofisico armonico ed equilibrato. Proprio per questo la legge italiana prevede come regola generale l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, in questo modo entrambi mantengono ed esercitano insieme la responsabilità genitoriale, prendendo d’accordo le decisioni più importanti per i figli. Solo se ciò non sia possibile, sempre nell’interesse superiore ed esclusivo del minore, questo diritto potrà essere limitato o escluso, arrivando addirittura ad affidare il minore ad un’altra famiglia, ai parenti o ad una istituzione esterna. Ecco perché un coniuge non può da solo e in modo unilaterale impedire o limitare all’ex di vedere i figli, in quanto ci vuole sempre l’intervento e l’autorizzazione del tribunale. Non basta allora una semplice incompatibilità di carattere, uno screzio o un disaccordo sui metodi educativi o la normale sofferenza del bambino legata alla separazione dei suoi genitori, ma occorre dimostrare al giudice, con prove concrete e oggettive, l’esistenza di gravi motivi che rendano gli incontri dannosi per lo sviluppo psico-fisico del minore, come – ad esempio – comprovati episodi di violenza fisica o psicologica commessi da un genitore nei confronti del figlio, una grave incuria o stato di abbandono del minore da parte del genitore, uno stile di vita del genitore gravemente pregiudizievole per il piccolo, un rischio concreto di sottrazione del minore per portarlo all’estero senza il consenso dell’altro… In tutte queste (e altre) situazioni, il giudice può disporre varie misure nell’interesse del minore, come ricorrere a incontri genitore-figli protetti svolti quindi alla presenza di operatori dei servizi sociali, alla sospensione temporanea delle visite o all’interruzione dei rapporti col bambino.

* Lions club Termini Himera Cerere

 

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