IL CONTRATTO PREMATRIMONIALE

Ciro  Cardinale

Mi vorrei sposare; siamo una coppia affiatata, andiamo d’accordo, siamo innamorati, abbiamo entrambi un bel lavoro ed anche qualche bene immobile di proprietà, però vorrei tutelarmi e prevenire eventuali problemi che in futuro potrebbero sorgere nel corso del matrimonio e che potrebbero metterlo in crisi arrivando anche alla separazione e al divorzio. Che faccio? Potrei stipulare con la mia fidanzata (o fidanzato) un contratto prematrimoniale che mi possa tutelare in caso di separazione o divorzio? In alcuni paesi esteri (Stati uniti, Gran Bretagna, Germania, Spagna…) i futuri sposi, prima della celebrazione del matrimonio, possono sottoscrivere un accordo per regolare i loro rapporti personali e patrimoniali nell’ipotesi temuta in cui essi dovessero incrinarsi e giungere alla separazione o al divorzio, regolando – ad esempio – a chi andrà la casa coniugale e quella al mare, chi pagherà le spese di mantenimento del coniuge economicamente più debole, come sarà regolato il diritto di visita ai figli, ecc. È una sorta di “garanzia” in vista della possibile fine del matrimonio. Questo accordo è molto utile perché consente di decidere “in tempo di pace” alcun regole, evitando futuri traumi (soprattutto per i figli piccoli) ed inutili litigi, spese legali e lunghe cause di separazione e divorzio, che spesso portano ad un ulteriore inasprimento dei toni e del clima, già abbastanza teso. A questi patti fanno regolarmente ricorso le star del cinema o dello sport, per non parlare dei “ricconi”, come possiamo leggere spesso su Internet o sui giornali. Ed in Italia? Nel nostro paese, invece, i contratti prematrimoniali non sono ammessi, però il giudice può tenerne conto nel momento in cui dovrà pronunciarsi sulla fine del matrimonio e decidere a chi andrà la casa coniugale o come pagare l’assegno di mantenimento. Ed allora? Come posso raggiungere lo stesso obiettivo di tutela che avrei col contratto prematrimoniale? I coniugi al momento del matrimonio possono scegliere il regime di separazione dei beni, invece di quello ordinario di comunione dei beni; in questo modo tutti i beni (soprattutto immobili, auto, barche, ecc.) acquistati dopo le nozze (e non solo quelli comprati prima o ricevuti in eredità) sono di proprietà e nella disponibilità esclusiva di uno soltanto (chi l’ha comprato), oppure recarsi all’estero per sposarsi lì, stipulando prima un patto prematrimoniale, oppure preparare lo stesso un accordo in termini positivi, mai negativi (tipo: in caso di separazione il marito darà alla moglie un assegno di X euro e non il marito non darà nulla alla moglie perché è stata un cattivo coniuge), accordo che non è ammesso in Italia, ma darà al giudice in sede di causa di separazione o divorzio utili elementi di orientamento per decidere. Ricordo infine che lo scorso anno il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che prevede la possibilità di introdurre anche da noi i patti prematrimoniali per cui, se non avete premura di sposarvi da qui fino ai prossimi mesi, vi consiglio di aspettare prima che diventi legge.

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