I REATI COMMESSI DAI MINORENNI
Ciro Cardinale*
Per legge anche i minorenni che hanno compiuto i 14 anni di età, a certe condizioni, possono essere considerati responsabili per i fatti di reato da loro commessi previsti dal codice e dalle leggi penali e, quindi, processati e condannati se riconosciuti colpevoli, anche se le pene a loro inflitte sono molto più lievi ed il trattamento molto più benevolo, rispetto a quelli previsti per i maggiorenni. Così – tanto per fare un primo esempio – i minorenni non possono essere condannati all’ergastolo se hanno ucciso un’altra persona. Per i minori che non hanno ancora compiuto i 14 anni, invece, non può svolgersi alcun processo e non possono essere puniti, se riconosciuti colpevoli; il giudice può solo applicare loro una misura di sicurezza se considerati socialmente pericolosi, come la libertà vigilata o il collocamento in una comunità di recupero (quello che una volta si chiamava “riformatorio”). I reati commessi dai minorenni sono indagati da un ufficio del pubblico ministero dedicato, la procura della Repubblica per i minorenni, e il giudice competente a conoscere dei fatti di reato da loro commessi è anch’esso un giudice particolare, il tribunale per i minorenni, composto da giudici togati professionali e giudici onorari scelti tra esperti in particolari discipline (biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, pediatria e sociologia). Questa particolare struttura giudiziaria per i minorenni serve a garantire la massima comprensione nei confronti dell’imputato minore di età e delle ragioni che lo hanno spinto a violare la legge penale. Il tribunale per i minorenni rimane sempre giudice competente anche se nel frattempo l’imputato è diventato maggiorenne, perché ciò che conta è che al momento del fatto di reato egli non aveva ancora compiuto i 18 anni. Una volta indagato, rinviato a giudizio, sottoposto a processo e riconosciuto colpevole, il minore godrà, oltre che dello sconto di pena e dell’inapplicabilità della pena dell’ergastolo, anche di altri vantaggi, come la possibilità di essere messo alla prova, cioè di seguire un percorso di reinserimento sociale, al termine del quale, nel caso di esito positivo, il giudice dovrà dichiarare l’estinzione del reato e porre fine al processo (per un confronto, agli imputati maggiorenni questa possibilità di messa alla prova è concessa solo per i reati meno gravi), la possibilità che il pubblico ministero possa chiedere di archiviare la notizia di reato, se ritiene che il fatto sia irrilevante, la possibilità di ottenere il perdono giudiziale da parte del giudice minorile, anche se lo ha ritenuto colpevole, se si tratti di un reato punito con reclusione non superiore ai due anni. Se il minorenne è riconosciuto colpevole e condannato alla pena della reclusione, questa – a differenza di quanto accade per i condannati maggiorenni – non verrà scontata in un penitenziario, ma in un istituto penale minorile. Nel caso di condanna, poi, la sentenza del giudice viene trascritta nel casellario giudiziale, cioè in quel data base nazionale gestito dalle procure della Repubblica di tutta Italia in cui risultano iscritte tutte le condanne penali di una persona, come accade per i condannati maggiorenni, ma le iscrizioni per i reati meno gravi vengono eliminate al compimento dei 18 anni di età, tranne quelle relative al perdono giudiziale, che sono invece eliminate al compimento dei 21 anni, e dei provvedimenti di condanna a pena detentiva. Di conseguenza la fedina penale del minorenne sarà ripulita automaticamente, con le eccezioni che abbiamo appena visto.
*LC Cefalù