IL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI DAL PROPRIO ANIMALE DOMESTICO

Ciro Cardinale *

Avere un animale domestico è fonte di amore, di affetto incondizionato, di divertimento, di gioia. Ma avere un animale domestico è anche indubbiamente impegnativo e motivo di preoccupazioni per il suo proprietario o “papà adottivo”, come preferiscono dire gli animalisti. Il cane che abbia, il gatto che si sposta nel cortile del vicino, possono creare problemi, disturbando gli altri o arrecando danni alle proprietà altrui. Come comportarsi allora? Per l’articolo 2052 del codice civile il proprietario di un animale, chi se ne serve o il suo custode sono sempre responsabili dei danni cagionati dall’animale stesso, a meno che essi non riescano a provare il caso fortuito, cioè che il fatto – il danno cagionato dall’animale o la sua fuga – sia accaduto per un evento imprevedibile ed eccezionale che è stato fonte di danni. La norma quindi pone un preciso obbligo che grava sopra il proprietario dell’animale o su chi se ne serve di controllarlo e custodirlo diligentemente, per evitare possibili danni a terzi o ai loro beni, cosa che può accadere anche quando la bestia sfugge al controllo del proprietario. Tale responsabilità per le azioni dell’animale ricade, oltre che sul suo proprietario, com’è ovvio, anche su chi lo ha in custodia o se ne serve in quel momento, perché ovviamente chi lascia il proprio cane o il proprio gatto ad altri, anche se solo temporaneamente, non lo può più controllare e dei danni procurati dall’animale a terzi ne risponderà allora solamente la persona a cui è stato affidato. Per escludere o mitigare questa responsabilità “oggettiva”, perché nasce dal fatto stesso di custodire o possedere un animale, il padrone dello stesso ha l’obbligo di adottare tutte le cautele necessarie per evitare che esso possa arrecare danni ad altri, come usare il guinzaglio quando lo si porta a spasso, mettere la museruola al cane particolarmente mordace e aggressivo, recintare lo spazio dove gironzola il gatto per evitare che esso vada a finire sulle aiuole del vicino danneggiandole… In tutti i casi in cui, nonostante le cautele adottate, il proprio animale dovesse arrecare danni ad altri o ai loro beni, si è obbligati a risarcirli comunque e integralmente, a meno che non si riesca a provare – come abbiamo visto sopra – il caso fortuito, cioè il caso imprevedibile ed inevitabile del cane che – tanto per fare un esempio – nonostante fosse tenuto saldamente al guinzaglio sia riuscito a scappare lo stesso e mordere un passante al braccio, perché si è rotta la fettuccia del guinzaglio. Ma la responsabilità del proprietario per il proprio animale non si limita solo all’ambito civile del risarcimento dei danni provocati ad altri, come abbiamo visto fin qui, ma si estende anche al settore penale, come nel caso dell’esempio appena fatto del cane che ha aggredito il passante mordendolo al braccio e provocandogli delle ferite. In questo caso il proprietario o colui che in quel momento aveva l’animale in custodia ne risponderà anche sotto il profilo penale, subendo quindi un processo per lesioni personali (articolo 582 del codice penale). Accanto a questi doveri che gravano sul proprietario dell’animale di risarcire i danni causati ad altri, si affianca il diritto di andare a recuperare il proprio animale nella proprietà altrui. Sempre secondo il codice civile (articolo 843) il proprietario di un fondo, cortile o giardino deve consentirne l’ingresso al suo interno al proprietario dell’animale (ma anche a chi lo ha in custodia temporanea in quel determinato momento) che vi si trovi accidentalmente rifugiato perché lo recuperi. In alternativa, egli può scegliere di recuperare direttamente l’animale, consegnandolo poi al suo proprietario o al suo custode temporaneo. In ogni caso, costoro non possono entrare liberamente nella proprietà altrui, ma devono prima chiedere il permesso al proprietario, che non glielo può negare per effetto della norma che abbiamo appena visto. La legge, quindi, in questi casi fa prevalere il diritto di inseguire e recuperare i propri animali rifugiatisi nelle proprietà altrui, su quello del proprietario del fondo di impedire agli estranei di accedervi. Rimane sempre valido l’obbligo di risarcire l’eventuale danno cagionato dall’animale al fondo dopo il suo ingresso e il proprietario del gatto dovrà ripagare le piantine di petunie danneggiate dalle zampette dell’animale che aveva pensato bene di trascorrere dentro l’aiuola del vicino qualche ora di libera uscita.

*L.C .Cefalù

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