L’ADOZIONE DEI MINORENNI

Ciro Cardinale*

Chi non può avere figli, ma non vuole rinunciare alla gioia di essere genitore, può ricorrere all’adozione di un bambino italiano o straniero che si trovi in stato di abbandono, perché privo del sostegno morale e materiale della propria famiglia d’origine. Per adottare un minore, italiano o straniero che sia, la coppia deve avere prima di tutto alcuni requisiti: deve essere sposata o convivente da almeno tre anni; deve essere più grande dell’adottando di almeno 18 anni, con il limite di età di 45 anni per un coniuge e 55 per l’altro (la legge però prevede delle deroghe nel caso in cui la coppia intenda adottare dei fratelli); deve essere in grado di educare, istruire e mantenere il minore da adottare. L’adozione nazionale. Per adottare un minore occorre presentare un’apposita domanda al tribunale per i minorenni competente per territorio, corredata di alcuni documenti. Presentata la domanda, questa verrà assegnata ai servizi sociali per compiere alcuni accertamenti sulla famiglia adottante e colloqui conoscitivi per verificare la volontà dei coniugi di adottare un bambino, la loro situazione economica e di salute e soprattutto la loro capacità ad educarlo adeguatamente. Se tali accertamenti e colloqui dovessero dare riscontri positivi, la coppia viene iscritta in un elenco ed attendere di essere chiamata dal tribunale per l’adozione di un minore, non appena disponibile. Non appena verrà individuato il bambino adottabile da quella determinata coppia, il tribunale dei minorenni quindi, sentito il pubblico ministero, i genitori della coppia (se ancora in vita) ed il minore da adottare (se ha già compiuto 12 anni), ne dispone l’affidamento preadottivo, cioè un percorso di “prova” di un anno in cui il bambino verrà inserito nel nuovo nucleo familiare con l’aiuto degli assistenti sociali e dello psicologo, che offriranno il loro supporto professionale per il buon esito dell’affidamento. Terminato questo periodo di prova, se è andato a buon fine, il tribunale per i minorenni pronuncerà l’adozione definitiva ed il minore verrà inserito stabilmente nella nuova famiglia adottante, della quale sarà a tutti gli effetti di legge figlio, spezzando così ogni legame con la sua precedente famiglia naturale. Ciò significa che il minore perderà il cognome originario ed assumerà quello della nuova famiglia di adozione, diventando a tutti gli effetti erede dei genitori, dei nonni e degli altri eventuali fratelli naturali che la coppia potrebbe già avere. L’adozione internazionale. Come detto l’adozione può riguardare anche un minore straniero. In questo caso la dichiarazione di adottabilità del bambino verrà emessa dall’autorità competente del paese estero a cui appartiene il minore, mentre la procedura di adozione si svolgerà in parte in Italia ed in parte all’estero. La domanda di adozione internazionale va sempre presentata al tribunale per i minorenni competente per territorio e seguirà la stessa procedura prevista per l’adozione nazionale, ma la coppia, una volta che sarà stata dichiarata idonea all’adozione, avrà un anno di tempo per rivolgersi ad un ente autorizzato dal nostro Governo a curare l’iter di adozione all’estero. La coppia poi dovrà recarsi più volte nel paese straniero per incontrare il bambino da adottare e sostenere alcuni colloqui con le autorità del posto. Questa procedura si concluderà, nel caso di esito positivo degli incontri, con il rientro in Italia della coppia, che recherà con sé il bambino adottato. L’adozione internazionale è ovviamente più costosa di quella nazionale. Mentre quest’ultima richiede solo i costi relativi alla documentazione da produrre al tribunale per i minorenni, per quella internazionale occorre aggiungere anche le spese delle pratiche, dei viaggi e della permanenza all’estero, oltre a quelli da versare all’ente che fa da mediatore con il paese straniero.   L’affidamento. Diverso dall’adozione è l’affidamento. Mentre l’adozione richiede un minore in stato di abbandono ed interrompe definitivamente ogni legame con la sua famiglia di origine,  l’affidamento è solo temporaneo, perché diretto a dare al bambino che si trovi in un momento di difficoltà familiare un ambiente più sereno in cui vivere provvisoriamente e consentire così nel frattempo alla sua famiglia naturale di superare tale momento di difficoltà con l’aiuto dei servizi sociali. Così, al termine del periodo di affidamento, il minore ritornerà nella sua famiglia naturale.

 

*L.C.Cefalù

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