IL VITALIZIO ASSISTENZIALE. COME FUNZIONA?

Ciro Cardinale*

Il vitalizio è quel contratto con cui un soggetto si impegna a fornire assistenza morale e materiale ad un’altra persona, ricevendo in cambio beni immobili o somme di denaro o altra utilità. Chi è anziano ed ha beni immobili in proprietà o somme di denaro di una certa consistenza, ma non ha figli, oppure ha sì figli o nipoti adulti, ma non è del tutto autosufficiente o è solo, può prendere in considerazione questa particolare formula per ricevere assistenza morale e materiale per tutta la vita (vita natural durante, come si dice), in cambio dell’assegnazione in proprietà di uno o più immobili o del trasferimento di somme di denaro o altro. In questo modo si metterà “nero su bianco” un accordo di assistenza che dovrebbe essere basato sull’affetto spontaneo e naturale tra figli e genitori o nonni e nipoti, ma che trasferito su un contratto serve essenzialmente per proteggersi da eventuali inadempienze, col rischio di essere lasciati improvvisamente soli ed abbandonati a sé stessi, trasferendo in anticipo, prima della propria morte, la proprietà di un bene o di una somma di denaro. Il contratto di vitalizio assistenziale – chiamato anche contratto di mantenimento o vitalizio alimentare – non è regolato direttamente dalla legge, ma si ricava dall’articolo 1872 del codice civile, che parla di “rendita vitalizia”, e vede incontrarsi due parti: il vitaliziante, che si obbliga ad eseguire una prestazione di dare e di fare (assistenza morale e materiale) al vitaliziato, il quale in cambio si impegna a cedere la proprietà di un bene mobile o immobile o di un capitale al primo. Si tratta di un contratto aleatorio, perché non si può sapere al momento della stipula del vitalizio quanto durerà la vita del beneficiario e come saranno le sue condizioni di salute negli anni a venire e, quindi, per quanto tempo occorrerà provvedere alla sua assistenza; per cui potrebbe pure accadere che il valore del bene dato in contropartita per l’assistenza sia alla fine sopravanzato dalle spese affrontate dal vitaliziante per la cura della persona del vitaliziato. Il vitalizio si deve fare necessariamente con un contratto scritto, in cui inserire tutte le condizioni previste e volute dalle parti, che può essere sciolto in qualsiasi momento se il vitaliziante non adempie al suo impegno di cura ed assistenza del vitaliziato, oppure non rispetta le regole e le modalità di farlo, così come indicate nel contratto. Si tratta – come si vede – di un sistema simile a quello usato nelle assicurazioni sulla vita, ma il vitalizio assistenziale se ne differenzia perché l’elemento personale conta molto (di solito c’è un legame di parentela o affettivo tra le parti), inoltre qui, al posto dell’erogazione periodica di una somma di denaro o in aggiunta ad essa, si stabilisce la prestazione di una costante e continua assistenza materiale e morale. Come affermato anche dalla Corte di cassazione. il vitalizio assistenziale si caratterizza “per l’accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali”, come tali eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato per le sue qualità personali, perché ovviamente non è la stessa cosa ricevere assistenza da parte del figlio o del nipote anziché da un estraneo. Il vitalizio assistenziale, talvolta, pone problemi specialmente quando l’anziano genitore o nonno muore poco tempo dopo la stipula del contratto con il figlio o il nipote che doveva assisterlo vita natural durante, che così se l’è cavata con poco mantenimento e assistenza, ma intanto ha ricevuto la proprietà dell’immobile assegnato, il cui valore a questo punto risulterà molto più alto. Allora gli altri figli o nipoti rimasti a bocca asciutta potrebbero reclamare la loro quota di legittima proprio su quel bene, facendo una causa civile, impugnando per nullità il contratto di vitalizio. Tale contratto così può essere considerato nullo per mancanza di alea, cioè del rischio legato all’incertezza della durata della prestazione, commisurata alla durata – sempre incerta – della vita del beneficiario. Ecco perché non sarebbe valido un vitalizio assistenziale stipulato con un anziano gravemente malato o già in punto di morte; come pure è nullo il vitalizio in cui c’è una sproporzione notevole tra il presunto costo delle spese che il vitaliziante dovrà affrontare per le cure e l’assistenza del vitaliziato, rispetto al valore del bene o del capitale che quest’ultimo dà in cambio dell’assistenza ricevuta.

*L.C. Cefalù

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