IL LAVORATORE IN MALATTIA DEVE EVITARE DI METTERE A RISCHIO IL SUO RECUPERO

Ciro Cardinale*

Il lavoratore in malattia non deve tenere un comportamento tale da mettere a rischio il suo recupero fisico e il suo rientro al lavoro. È un principio così consolidato e sicuro che più volte i giudici hanno confermato il licenziamento di quei lavoratori in malattia che invece di starsene a casa tranquilli, aspettando la guarigione, sono stati invece “pizzicati” in giro per il mondo a fare sport estremi o altre attività sicuramente incompatibili con la convalescenza ed il loro recupero fisico in vista del rientro al lavoro. Proprio come il caso esaminato di recente dai giudici della Corte di cassazione. Il fatto. Un lavoratore era in malattia per un serio problema al braccio che gli impediva di lavorare e per la cui guarigione doveva pure indossare un tutore. Il suo datore è stato però avvisato che il dipendente assente dal lavoro andava in giro a bordo della propria moto senza il tutore che avrebbe dovuto portare al braccio, come prescrittogli dal medico per agevolare la guarigione. Il datore di lavoro ha quindi disposto un controllo sul comportamento del dipendente ammalato, ingaggiando pure degli investigatori privati che, effettivamente, hanno accertato quanto segnalato, giungendo al licenziamento in tronco, quindi senza preavviso, del lavoratore per avere pregiudicato il proprio recupero fisico durante la convalescenza, svolgendo attività sconsigliate ed incompatibili con il suo stato di salute, violando anche i doveri di correttezza e buona fede nei confronti del proprio datore di lavoro. Il lavoratore ha però impugnato il provvedimento, lamentando sia la legittimità del controllo fatto dal suo datore di lavoro attraverso gli investigatori privati, che la sproporzionalità della sanzione applicatagli (il licenziamento) rispetto al fatto contestato, in quanto la sua condotta – andare in moto senza tutore mentre era in malattia – non aveva ostacolato la sua guarigione. In primo grado e in appello i giudici hanno respinto il licenziamento perché il datore di lavoro non era riuscito a provare che le attività addebitate al dipendente fossero tali da compromettere o ritardare la sua guarigione e il suo regolare rientro al lavoro. La decisione della Cassazione. Di diverso avviso invece la Corte suprema, che ha cassato la sentenza della corte d’appello, dichiarando legittimo il licenziamento sulla base di un consolidato orientamento per cui lo svolgimento da parte del lavoratore in malattia di attività che possono – anche solo potenzialmente – pregiudicare o ritardare la sua guarigione e il suo rientro al lavoro giustifica il suo licenziamento in tronco, senza che sia neppure necessario che il datore di lavoro provi che quella determinata attività svolta dal dipendente in malattia abbia in concreto impedito o ritardato la guarigione, essendo invece già sufficiente che il lavoratore attui una condotta che appaia idonea a mettere a rischio il proprio recupero fisico, presumendosi da tale comportamento o la sua negligenza o, addirittura, la simulazione della malattia. È proprio questa l’ipotesi che i giudici romani hanno così individuato nella fattispecie qui considerata. Quindi, cari lavoratori, adesso siamo avvertiti. Per cui stiamo attenti a cosa facciamo durante la nostra convalescenza, perché potrebbe pregiudicare il nostro rientro al lavoro, facendocelo pure perdere.

* Lions club Cefalù

 

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