COME INSTALLARE UN ASCENSORE IN CONDOMINIO Ciro Cardinale*

Ciro Cardinale*

Siete proprietari di un appartamento in un edificio condominiale privo di ascensore e non ce la fate più a fare su e giù a piedi per le scale, magari con i sacchetti della spesa o le valigie dopo una bella vacanza, e pensate che ci vorrebbe proprio un bell’ascensore, però non sapete proprio come fare o a chi rivolgervi. E così, se avete un po’ di pazienza e leggerete fino in fondo questo articolo, ne saprete sicuramente di più.  L’installazione dell’ascensore in un edificio condominiale che ne è privo è considerata una innovazione voluttuaria, nel senso che non è un servizio essenziale e indispensabile, potendo pure essere usato solo da alcuni condomini, per cui la relativa spesa può essere decisa e realizzata anche soltanto da alcuni condomini, purché venga sempre garantito il diritto degli altri di partecipare anche successivamente ai vantaggi del servizio, contribuendo a pagare le spese sostenute a suo tempo da alcuni vicini per l’installazione dell’impianto. Questo diritto di installare l’ascensore esiste sempre, anche se esso arrechi disagio all’uso delle scale o se non vengano rispettate le prescrizioni tecniche previste dalla legge per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. Il nuovo impianto di ascensore diventa così proprietà esclusiva di coloro che l’hanno fatto installare. Esso sarà gestito in comunione tra loro, potendo anche deliberare liberamente il criterio di riparto delle spese. Ma l’installazione di un ascensore può essere decisa anche in assemblea ed in questo caso occorre il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla riunione che rappresentino un terzo dei millesimi di proprietà dell’edificio, se l’installazione rientra nelle esigenze di eliminazione delle barriere architettoniche, altrimenti la decisione deve sempre ricevere il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà dei millesimi (articolo 1120 del codice civile). In questo caso le spese di esercizio e di costruzione del nuovo ascensore andranno ripartite tra tutti i condomini col criterio misto (millesimi/altezza) previsto dall’articolo 1124 del codice civile, per cui chi si trova ai piani più bassi pagherà di meno. Rimane in ogni caso fermo, sia che lo decidano alcuni condomini, sia che lo decida l’intera assemblea, il rispetto del decoro architettonico dell’edificio. Di solito il nuovo ascensore viene istallato all’interno della tromba delle scale, ma nulla esclude che possa essere installato anche altrove, in una parte del cortile condominiale. In questo caso il cambio di destinazione d’uso della parte del bene comune (il cortile) ora occupata dall’ascensore non rende illegittima la sua installazione, perché ne viene cambiata solo la modalità di utilizzo. Qualora si debbano fare modifiche per l’installazione dell’ascensore, ad esempio restringendo le scale per favorire la mobilità di una persona disabile, le esigenze di quest’ultima prevalgono su quelle degli altri condomini che “subiscono” questa restrizione delle scale, in conformità ai principi costituzionali di tutela della salute e della funzione sociale della proprietà privata (articoli 32 e 42 della Costituzione). E l’eventuale restringimento delle scale non fa neppure ricalcolare le tabelle millesimali. È invece nulla la delibera dell’assemblea, anche se assunta con le maggioranze previste dalla legge, se lede i diritti di proprietà esclusiva di un condomino sulla sua casa.

* Lions club Cefalù

 

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