CHI PAGA I DANNI CAUSATI DA UN CINGHIALE?
Ciro Cardinale*
È la regione che deve risarcire i danni causati agli automobilisti da un cinghiale che attraversa improvvisamente la strada. È questa un’ipotesi di responsabilità oggettiva dell’ente pubblico, equiparando così la regione al proprietario dell’animale sfuggito al suo controllo. La regione, infatti, essendo titolare della gestione del proprio patrimonio faunistico è obbligata anche a liquidare ogni danno che un animale selvatico provoca ad altri, si tratti di una persona, di una vettura o di un bene immobile, a meno che l’ente pubblico non riesca a fornire la prova contraria, cioè che il danno sia dovuto a un comportamento doloso o colposo del pedone, dell’automobilista o del proprietario dell’immobile. Il fondamento normativo di questa responsabilità risiede nell’articolo 2052 del codice civile, che attribuisce al proprietario dell’animale la responsabilità per i danni da lui cagionati “sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”, nonché nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, che qualifica la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato, anche se la sua utilizzazione e tutela pratica ricade in capo alle regioni. Come conseguenza, se un animale selvatico causa un danno a terzi ne risponde sempre l’ente regione, il quale ovviamente potrà difendersi da questa responsabilità oggettiva (si è responsabili per il solo fatto di possedere l’animale) solo riuscendo a provare il caso fortuito, che non significa solo fatalità, perché impone all’ente pubblico la dimostrazione analitica di avere adottato tutte le misure idonee di prevenzione e controllo della fauna assegnata posta sotto la sua custodia per evitare che cagioni danni ad altri. Quindi per difendersi di fronte ad una richiesta di risarcimento danni proveniente dal pedone, dall’automobilista o dal proprietario terriero danneggiato da un cinghiale, come da un daino o da un orso, la regione non potrà dire che non ha potuto fare nulla e tutto è dipeso dal caso, perché dovrà provare e dimostrare di avere adottato tutte le possibili misure perché la fauna selvatica posta sotto il suo diretto controllo non provochi danni, come avere installato idonea segnaletica di pericolo, recintato tutto per contenere lo spostamento fisico degli animali da un’area ad un’altra, adottato piani di gestione e contenimento della fauna selvatica, effettuato controlli periodici e capillari sul territorio… Dall’altra parte però anche il passante (o l’automobilista o il proprietario dell’immobile) dovrà fare la sua parte e non rimanere passivo di fronte ad un cinghiale che gli attraversa la strada, sperando anzi che lo colpisca o gli danneggi l’auto o il bene per farsi così risarcire dalla regione. Egli deve allora dimostrare che durante la marcia ha adottato ogni cautela di guida prevista dal codice della strada per evitare un possibile scontro con animali selvatici. L’impossibilità di dimostrare il caso fortuito da parte della regione e l’adozione da parte dell’automobilista di tutte le cautele necessarie nella circolazione stradale costituiscono la base per trasformare l’evento dannoso commesso da un animale in un preciso onere di risarcimento al privato da parte della regione.
* Lions club Termini Himera Cerere

