PANNI STESI FUORI AD ASCIUGARE. DIRITTO O PRETESA?

Ciro Cardinale*

Con l’inverno è più difficile vederli, anche perché sempre più famiglie ricorrono oggi all’asciugatrice, ma con l’arrivo della bella stagione e del caldo sole siciliano tutto cambia. Stiamo parlando dei panni stesi ad asciugare fuori dalle finestre o dai balconi, realizzando anche una sarabanda di colori, ma a volte creando problemi con i vicini. E allora, come ci dobbiamo comportare in condominio per evitare liti quando la nostra biancheria è stesa fuori a sciorinare?Come regola generale, chi stende i panni fuori dal balcone o dalla finestra di un appartamento in condominio deve evitare che questi sgocciolino sulla proprietà sottostante, perché il fatto di avere affacci all’esterno – un balcone o una finestra – o strumenti adatti a stendere la biancheria – zanche o supporti metallici infissi al muro o al balcone con fili per stendere la biancheria – non comporta automaticamente per ciò stesso il diritto a una servitù di stillicidio, che permette al proprietario di un immobile di far sgocciolare i propri panni sul fondo confinante, cioè sul balcone o sulla finestra sottostante, per cui il caso contrario potrà integrare anche una responsabilità civile oggettiva da cose in custodia in capo al proprietario della biancheria stesa fuori ad asciugare, ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, per non avere vigilato adeguatamente per evitare che le cose in sua custodia (la biancheria) provochi uno stillicidio (cioè il gocciolio) sulla proprietà sottostante. Ancora, il proprietario dell’appartamento sottostante che subisce il gocciolio della biancheria potrebbe anche chiedere la rimozione di fili, delle zanche o dei supporti agganciati a balconi o finestre anche in maniera stabile, per evitare il disturbo alla sua proprietà derivante dalla biancheria altrui stesa. E questo a maggior ragione se c’è pure un regolamento condominiale di natura contrattuale o un regolamento comunale che vietano o limitano la possibilità di sciorinare all’esterno la biancheria, anche a tutela dell’estetica e del decoro urbano o dell’immobile. In questi casi il proprietario degli strumenti per stendere non potrà neppure affermare che per anni tutti hanno fatto così o che le zanche, i supporti e i fili sono sempre stati lì, perché si tratta solo di consuetudini che non possono affatto derogare alla normativa regolamentare. Sarà in questo caso compito dell’amministratore di condominio, anche senza alcuna preventiva delibera assembleare, attivarsi per fare cessare gli abusi posti in essere dai condomini in violazione dei regolamenti condominiale o urbano. Se invece il regolamento di condominio o urbano nulla vieta in proposito, i condomini possono sicuramente stendere la biancheria fuori da balconi o finestre, ma sempre avendo cura di non recare disturbo e molestia agli altri, evitando ad esempio di sciorinare i panni troppo bagnati o per lungo, fino a coprire balconi e finestre delle proprietà sottostanti, limitando o impedendo così l’ingresso di luce e aria o costringendo gli altri a subire il continuo stillicidio di gocce d’acqua, anche se pulita. In ogni caso, chi abita al piano inferiore e subisce lo stillicidio e questo è insopportabile potrà sempre chiedere all’autorità giudiziaria la cessazione delle immissioni illecite.

* Lions club Termini Himera Cerere

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Il nostro sito web utilizza i cookie per assicurarti la migliore esperienza di navigazione. Per maggiori informazioni sui cookie e su come controllarne l abilitazione sul browser accedi alla nostra Cookie Policy.

Cookie Policy